venerdì 26 giugno 2020

Scadenza porto dell'arma

La loro validità, infatti, è prorogata fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza – ossia 31 luglio, salvo proroghe – pertanto, allo stato, sino al 29 ottobre 2020 compreso.

Scadenza porti d’arma al 29 ottobre
La situazione particolare delle licenze di porto d’arma è proprio nella duplice natura del documento: infatti, la licenza è composta dalla licenza vera e propria (il tagliando separato e bollato) e il libretto di porto d’armi che contiene la fotografia e le generalità del titolare.

Il dipartimento dunque precisa che per la licenza vide l’articolo 103: dunque la scadenza è prorogata di 90 giorni dalla fine del periodo di emergenza sanitaria, fissata dal Governo al 31 luglio.

Quindi la scadenza è fissata per il 29 ottobre. Invece, per il libretto la scadenza è quella prevista dall’articolo 104, come per tutti i documenti di riconoscimento, cioè il 31 agosto.

In conclusione, si legge nella circolare, dal 31 agosto in poi si potrà continuare ad acquistare, detenere e praticare l’attività con le armi in attesa del rinnovo.

Visto che il libretto può essere sostituito dalla carta d’identità (o altri documenti con foto rilasciati da un’amministrazione dello Stato) nella sua funzione d’identificare la persona, farà fede la licenza, la cui validità è prorogata fino al 29 ottobre 2020.

martedì 23 giugno 2020

Ferie CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013-2015

Colleghi è arrivato per chi ha maturato i giorni di ferie di prendere una meritata pausa estiva.
IL Sindacato UNAL Vi dettaglia cosa riporta il contratto nazionale “ancora” vigente in riguardo al periodo di ferie spettanti.
Accordi a livello aziendale e contratti provinciali vanno sempre rispettati dall’inizio della loro stipula e apportano delle modifiche al CCNL di riferimento chiaramente migliorative…
Una delle problematiche del settore è che spesso come il CCNL anche i contratti provinciali non vengono rinnovati e a volte restano in piedi accordi aziendali che risalgono agli esordi dei stessi contratti e le ferie vengono gestite dalle aziende nei modi più anomali.
(I contratti Provinciali li trovate, nei siti UNAL nella sezione a colonna dedicata alle documentazioni).
Troviamo opportuno evidenziarvi che il D.M. 269 /2010 Allegato A al punto 4. Struttura organizzativa 4.1. e 4.1.5 detta “che le imprese dovranno” : Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all’attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno ” 4.1.5″ la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;
Quanto sotto vi riportiamo dettaglia quanto contenuto nel CCNL in riferimento ai giorni di ferie spettanti per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Per gli Istituti e Imprese di vigilanza privata le ferie sono così legiferate a livello nazionale “salvo modifiche aziendali o provinciali”:
Al TITOLO IX – Permessi, ferie, festività e congedi
Al Capo 2 – Ferie
L’Art. 85 – Durata delle ferie
Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a: – 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
– 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1 (sei giorni di lavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);
– 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2
(amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni). Il godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e di permesso stabiliti in precedenza.
Dichiarazione a verbale
Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale e infrasettimanale di cui al successivo art. 88 (Capo 3 – Festività Art. 88 – Festività nazionali e infrasettimanali ), spetterà al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale retribuzione…..
Per i  Servizi Fiduciari le ferie sono così legiferate a livello nazionale “salvo modifiche aziendali o provinciali” :
TITOLO VII – Permessi – Festività
Art. 19 – Ferie
 Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi per l’orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali e di 26 giorni lavorativi per l’orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali. Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive, nel periodo 10 maggio – 30 settembre, salvo diverse articolazioni concordate tra le parti a livello aziendale…..