Colleghi è arrivato per chi ha maturato i giorni di ferie di prendere una meritata pausa estiva.
IL Sindacato UNAL Vi dettaglia cosa riporta il contratto nazionale “ancora” vigente in riguardo al periodo di ferie spettanti.
Accordi a livello aziendale e contratti provinciali vanno sempre rispettati dall’inizio della loro stipula e apportano delle modifiche al CCNL di riferimento chiaramente migliorative…
Una delle problematiche del settore è che spesso come il CCNL anche i contratti provinciali non vengono rinnovati e a volte restano in piedi accordi aziendali che risalgono agli esordi dei stessi contratti e le ferie vengono gestite dalle aziende nei modi più anomali.
(I contratti Provinciali li trovate, nei siti UNAL nella sezione a colonna dedicata alle documentazioni).
Troviamo opportuno evidenziarvi che il D.M. 269 /2010 Allegato A al punto 4. Struttura organizzativa 4.1. e 4.1.5 detta “che le imprese dovranno” : Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all’attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno ” 4.1.5″ la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;
Quanto sotto vi riportiamo dettaglia quanto contenuto nel CCNL in riferimento ai giorni di ferie spettanti per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Per gli Istituti e Imprese di vigilanza privata le ferie sono così legiferate a livello nazionale “salvo modifiche aziendali o provinciali”:
Al TITOLO IX – Permessi, ferie, festività e congedi
Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a: – 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
– 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1 (sei giorni di lavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);
– 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2
(amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni). Il godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e di permesso stabiliti in precedenza.
Dichiarazione a verbale
Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale e infrasettimanale di cui al successivo art. 88 (Capo 3 – Festività Art. 88 – Festività nazionali e infrasettimanali ), spetterà al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale retribuzione…..
Per i Servizi Fiduciari le ferie sono così legiferate a livello nazionale “salvo modifiche aziendali o provinciali” :
TITOLO VII – Permessi – Festività
Art. 19 – Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi per l’orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali e di 26 giorni lavorativi per l’orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali. Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive, nel periodo 10 maggio – 30 settembre, salvo diverse articolazioni concordate tra le parti a livello aziendale…..