giovedì 2 luglio 2020

Contributo per le guardie giurate


Trovate i moduli da scaricare compilare e inviare via raccomandata o pec
se avete diritto a ricevere il contributo di solidarietà previsto
dall'Ente Bilaterale EBINVIP che regolarmente le aziende e la triplice
vi fa pagare mensilmente (o comunque si trattiene)

in sintesi il contributo si solidarietà del valore mensile di 130€
spetta al :

lavoratore/la lavoratrice il cui reddito da lavoro costituisca l’unica
fonte reddituale
del proprio nucleo familiare che, alle dipendenze di un’impresa
esercente attività di Vigilanza
Privata con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di
apprendistato, sia sospeso dal lavoro
e posto in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo di
Integrazione Salariale, in forza
delle disposizioni di cui al Decreto Legge 02.03.2020 n. 9 e al Decreto
Legge 17.03.2020 n. 18,
per una quantità di ore pari ad almeno il 75% delle ore ordinarie
lavorabili nei mesi di Febbraio,
Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2020 e per un massimo di
tre richieste

Il lavoratore/la lavoratrice presenta richiesta a EBINVIP a mezzo
raccomandata a/r all’indirizzo:
Via Piemonte n. 32, 00187 Roma o a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo
prestazioni.ebinvip@pec.it  entro 30 giorni (*) dal ricevimento del

cedolino paga del mese di
riferimento, compilando il modulo disponibile sul sito dell’Ente o
richiedibile presso le
Organizzazioni Sindacali territoriali.
La richiesta è presentabile ogni mese in cui si verifica la situazione
di cui al punto 1); pertanto,
sono ammesse più richieste, fino ad un massimo di tre, da parte dello
stesso lavoratore nell’arco
del periodo Febbraio / Agosto 2020.

Alla richiesta devono essere allegati:
A) stato di famiglia rilasciato dal Comune in data non antecedente a
gennaio 2020 o in
autocertificazione (allegato 1);
B) certificazione unica 2019;
C) cedolino paga del mese dal quale siano rilevabili le ore di ricorso
alla Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga o al Fondo di Integrazione Salariale;
D) dichiarazione dell’azienda attestante la sospensione dal lavoro per
avvenuta collocazione in
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo di Integrazione
Salariale nel mese di
riferimento (allegato 2);
E) informativa privacy (allegato 3)  (GLI ALLEGATI LI TROVATE AL LINK
INDICATO)

In presenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, gli uffici
provvedono al pagamento del
CONTRIBUTO di SOLIDARIETA’ in favore del lavoratore, dandone
comunicazione all’azienda che
agisce in qualità di sostituto di imposta.
https://www.ebinvip.it/attivita/sociali/erogazione-contributo-di-solidarieta/